Nota: il contenuto normativo all’interno dell’articolo è trattato in maniera indicativa.
Per ogni delucidazione specifica in merito alle singole leggi comunali, provinciali e regionali, contattateci direttamente tramite i nostri recapiti.
Come osservato nell’articolo “Realizzare liquidità immediata con le vendite straordinarie”, questa procedura di vendita eccezionale è basata sulla possibilità di vendere nel breve termine quantità di merci che altrimenti rimarrebbero invendute.
L’indubbio vantaggio concesso agli esercenti è però regolamentato da precise normative di legge che orientano nelle modalità di svolgimento e organizzazione vendite straordinarie.
L’attività di vendita straordinaria viene regolamentata all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, inerente la riforma del commercio.
Con il D.lgs 223 del 2006, poi divenuto Legge 248/06, si riaffermano più precisamente le condizioni di eccezionalità che consentono di porre in essere le attività di svendita.
Organizzazione vendite straordinarie
Secondo la normativa di legge l'organizzazione vendite straordinarie può essere messa in atto dall’esercente dettagliante “al fine di esitare (ndr vendere, smerciare) in breve tempo tutte le proprie merci”, nel momento in cui si verifichino eventi quali la cessazione dell’attività, la cessione della stessa, il rinnovo, il trasferimento in altra sede, trasformazione (cambio ragione sociale).
Da un punto di vista pratico l’organizzazione della vendita straordinaria viene comunicata al Comune, il quale deve essere informato della data di inizio e fine delle stesse.
Le vendite straordinarie possono essere generalmente effettuate in diversi periodi dell’anno, ma la normativa di riferimento viene recepita in maniera differente a seconda della regione e del comune nel quale la vendita dovrà essere effettuata.
Anche la durata del periodo da destinare alla vendita di liquidazione è variabile in funzione del luogo nel quale si vuole operare la vendita. Generalmente questo periodo è compreso tra le 4 e le 13 settimane.